[1]Tutela dei programmi per elaboratore

[2]1. Le Parti proteggono i programmi per elaboratore mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna. Ai fini della presente disposizione, il termine "programmi per elaboratore" comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma. 2. La tutela ai sensi del presente accordo si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma del presente accordo. 3. Un programma per elaboratore e' tutelato se originale, ossia se e' il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art180 · fonte su Normattiva