[1]Titolarita' dei programmi per elaboratore

[2]1. L'autore di un programma per elaboratore e' la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma o, qualora la legislazione delle Parti lo permetta, la persona giuridica designata da tale legislazione come titolare del diritto. 2. Allorche' un programma per elaboratore e' creato congiuntamente da un gruppo di persone fisiche, esse sono congiuntamente titolari dei diritti esclusivi. 3. Qualora la legislazione delle Parti riconosca le opere collettive, la persona considerata creatrice dell'opera dalla legislazione delle Parti ne e' ritenuto l'autore. 4. Qualora i programmi siano creati da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti economici sul programma creato, salvo disposizioni contrattuali contrarie.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art181 · fonte su Normattiva