[1]Eccezioni agli atti soggetti a restrizione relativi alle banche di dati
[2]1. L'utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa puo' eseguire tutti gli atti elencati all'articolo 188 del presente accordo che gli sono necessari per l'accesso al contenuto della banca di dati e l'impiego normale di quest'ultima senza l'autorizzazione dell'autore della banca di dati. Se l'utente legittimo e' autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica unicamente a tale parte. 2. Le Parti hanno la facolta' di prevedere limitazioni dei diritti di cui all'articolo 188 nei casi seguenti:
- a)allorche' si tratta di una riproduzione per fini privati di una banca di dati non elettronica;
- b)allorche' l'impiego ha esclusivamente finalita' didattiche o di ricerca scientifica, sempreche' si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
- c)allorche' si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale;
- d)allorche' si tratta di altre deroghe al diritto d'autore tradizionalmente contemplate da ciascuna delle Parti, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c). 3. Conformemente alla convenzione di Berna, il presente articolo non puo' essere interpretato in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
