[1]Atti soggetti a restrizione relativi alle banche di dati

[2]L'autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d'autore, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

  • a)la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
  • b)la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
  • c)qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati;
  • d)qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;
  • e)qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art188 · fonte su Normattiva