[1]Ritrasmissione via cavo
[2]Ciascuna delle Parti garantisce che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti dall'altra Parte avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
