[1]Ritrasmissione via cavo

[2]Ciascuna delle Parti garantisce che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti dall'altra Parte avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art192 · fonte su Normattiva