[1]Misure transitorie
[2]1 I prodotti fabbricati ed etichettati conformemente alla legislazione nazionale prima dell'entrata in vigore del presente accordo, ma non conformi alle prescrizioni del presente accordo, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte. 2. I prodotti fabbricati ed etichettati, conformemente alla legislazione nazionale, con le indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prima dell'entrata in vigore del presente accordo e prima della scadenza dei termini di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ma non conformi alle prescrizioni del presente accordo, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte nel territorio della Parte di cui il prodotto e' originario. 3. Per un periodo transitorio di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la protezione in virtu' del medesimo delle seguenti indicazioni geografiche della Parte UE non impedisce l'uso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari dell'Ucraina:
- a)Champagne,
- b)Cognac,
- c)Madera,
- d)Porto,
- e)Jerez /Xeres/ Sherry,
- f)Calvados,
- g)Grappa,
- h)Anis Português,
- i)Armagnac,
- j)Marsala,
- k)Malaga,
- l)Tokaj. 4. Per un periodo transitorio di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la protezione in virtu' del medesimo delle seguenti indicazioni geografiche della Parte UE non impedisce fuso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari dell'Ucraina:
- a)Parmigiano Reggiano,
- b)Roquefort,
- c)Feta.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
