[1]Norme generali

[2]1. L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti di cui agli articoli 202 e 203 del presente accordo sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel territorio della Parte in cui i prodotti sono immessi sul mercato. 2. Eventuali questioni attinenti al disciplinare delle indicazioni geografiche registrate sono trattate dal sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 211 del presente accordo. 3. La registrazione di indicazioni geografiche protette in virtu' del presente accordo puo' essere annullata soltanto dalla Parte di cui il prodotto e' originario. 4. Il disciplinare di cui alla presente sottosezione e' il disciplinare approvato dalle autorita' della Parte del cui territorio il prodotto e' originario, comprese le eventuali modifiche approvate.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art209 · fonte su Normattiva