[1]Soggetti dotati di legittimazione attiva
[2]1. Le Parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:
- a)ai titolari di diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;
- b)a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;
- c)agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime. 2. Le Parti possono riconoscere la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS agli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprieta' intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari di diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
