[1]Presunzione del diritto d'autore o di titolarita' dei diritti

[2]Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal presente accordo, le Parti riconoscono quanto segue:

  • a)affinche' gli autori di opere letterarie e artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali, e ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, e' sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso;
  • b)la disposizione di cui alla lettera a) del presente articolo si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art232 · fonte su Normattiva