[1]Diritto di informazione
[2]1. Le Parti dispongono che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprieta' intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:
- a)sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
- b)sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
- c)sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; oppure
- d)sia stata indicata dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono, ove opportuno, quanto segue:
- a)nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti;
- b)informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonche' sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione. 3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che:
- a)accordano al titolare diritti d'informazione piu' ampi;
- b)disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
- c)disciplinano la responsabilita' per abuso del diritto d'informazione;
- d)accordano la possibilita' di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprieta' intellettuale; oppure
- e)disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
