[1]Misure di protezione delle prove
[2]1. Le Parti dispongono che, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, l'autorita' giudiziaria competente, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprieta' intellettuale e' stato violato o sta per esserlo, possa adottare celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova. 2. Le Parti dispongono che le misure di protezione degli elementi di prova siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto a un eventuale risarcimento, se l'attore non ha promosso un'azione nel merito dinanzi all'autorita' giudiziaria competente entro un periodo ragionevole.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
