[1]Trasparenza

[2]1. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato. A tale scopo, ciascuna delle Parti notifica annualmente all'altra Parte l'importo totale, i tipi e la distribuzione settoriale degli aiuti di Stato che possono incidere sugli scambi tra le Parti. Le informazioni contenute nelle notifiche riguardano l'obiettivo, la forma, l'importo o il bilancio, l'autorita' che concede l'aiuto e, se possibile, il beneficiario dell'aiuto. Ai fini del presente articolo, non e' necessario notificare gli aiuti inferiori alla soglia di 200 000 EUR per impresa nell'arco di un periodo di tre anni. La notifica si intende fatta se sono trasmesse all'altra Parte o se sono rese disponibili in un sito Internet accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo. 2. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce ulteriori informazioni su ogni regime di aiuti di Stato e su casi particolari di aiuti di Stato che incidono sugli scambi tra le Parti. Le Parti si scambiano queste informazioni tenendo conto dei limiti imposti dagli obblighi del segreto professionale e commerciale. 3. Le Parti assicurano la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche in modo che risulti chiaramente quanto segue:

  • a)le assegnazioni di risorse pubbliche operate direttamente o indirettamente (tramite imprese pubbliche o enti finanziari) dai poteri pubblici alle imprese pubbliche interessate;
  • b)l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche. 4. Le Parti provvedono inoltre affinche' la struttura finanziaria e organizzativa di un'impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti dall'Ucraina o dagli Stati membri dell'UE o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale, che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi, risulti correttamente nella contabilita' separata in modo che risulti chiaramente quanto segue:
  • a)i costi e i ricavi relativi a tutti i prodotti o servizi per i quali a un'impresa siano stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero tutti i servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa sia stata incaricata, da una parte, e ogni altro prodotto o servizio distinto realizzato dall'impresa medesima, dall'altra;
  • b)i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attivita'. Questi metodi si fondano sui principi contabili di causalita', oggettivita', trasparenza e coerenza conformemente a metodologie contabili riconosciute a livello internazionale quali la determinazione dei costi per attivita' e si basano su dati sottoposti a revisione contabile. 5. Ciascuna delle Parti dispone l'applicazione delle disposizioni del presente articolo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art263 · fonte su Normattiva