[1]Principi generali

[2]1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui incidano sugli scambi tra le Parti, gli aiuti concessi dall'Ucraina o dagli Stati membri dell'Unione europea mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono tuttavia compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo:

  • a)gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
  • b)gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali. 3. Possono inoltre considerarsi compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo:
  • a)gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
  • b)gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo1 oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina;
  • c)gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi delle Parti;
  • d)gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi delle Parti;
  • e)gli aiuti destinati al raggiungimento degli obiettivi previsti dai regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi orizzontali e dalle norme sugli aiuti di Stato orizzontali e settoriali, concessi conformemente alle condizioni in essi contenuti;
  • f)gli aiuti per gli investimenti di messa in conformita' alle norme obbligatorie previste dalle direttive UE di cui all'allegato XIX del capo 6 (Ambiente) del titolo V del presente accordo entro il termine di attuazione in esso stabilito e l'adattamento degli impianti e dei macchinari in ottemperanza ai nuovi requisiti possono essere autorizzati fino al 40% lordo dei costi ammissibili. 4. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme della presente sezione, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria all'interesse delle Parti. I termini utilizzati nella presente sezione sono ulteriormente illustrati nell'allegato XXIII.

[3]--------------- 1 Ai fini della presente disposizione, il comune interesse europeo comprende l'interesse comune delle Parti.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art262 · fonte su Normattiva