[1]Divieto di doppia tariffazione (dual pricing)

[2]1. Fatta salva la possibilita' di imporre prezzi interni regolamentati conformemente all'articolo 269, paragrafi 2 e 3, del presente accordo, le Parti e la loro autorita' di regolamentazione non adottano ne' mantengono in vigore misure che determinino, per i prodotti energetici, un prezzo all'esportazione verso l'altra Parte superiore a quello applicati a tali prodotti ove destinati al consumo interno. 2. La Parte esportatrice, su richiesta dell'altra Parte, fornisce elementi atti a dimostrare che un prezzo diverso applicato allo stesso prodotto energetico venduto sul mercato interno e all'esportazione non deriva da una misura vietata a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art270 · fonte su Normattiva