[1]Dazi doganali e restrizioni quantitative

[2]1. I dazi doganali e le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente sono vietati tra le Parti in relazione ai prodotti energetici. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale. 2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le restrizioni quantitative o le misure di effetto equivalente giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali restrizioni o misure non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art271 · fonte su Normattiva