[1]Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

[2]1. Entro trenta giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo da essa ritenuto necessario per l'esecuzione (di seguito "periodo di tempo ragionevole"). 2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro venti giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta e' notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. Il termine per la notifica della decisione e' di trentacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole. 5. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato di comune accordo tra le Parti.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art312 · fonte su Normattiva