[1]Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

[2]1. Qualora non sia possibile ottenere un'esecuzione immediata, le parti si adoperano per decidere di comune accordo il periodo di tempo necessario a dare esecuzione alla relazione finale. In tal caso la parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, notifica alla parte attrice e al comitato il periodo di tempo di cui avra' bisogno per darvi esecuzione ("periodo di tempo ragionevole"). 2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione della relazione finale, la parte attrice, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica effettuata conformemente al paragrafo 1 dalla parte convenuta, chiede per iscritto al collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) ("collegio arbitrale originario") di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta e' notificata alla parte convenuta e una copia e' inviata al comitato. 3. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo sul periodo di tempo ragionevole alle parti e al comitato entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2. 4. La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione della relazione finale almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole. 5. Le parti possono convenire di prorogare il periodo di tempo ragionevole.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art313 · fonte su Normattiva