[1]Rimedi temporanei in caso di mancata esecuzione
[2]1. Se, prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta non provvede a notificare l'adozione delle misure di esecuzione del lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale delibera che una misura notificata a norma dell'articolo 313, paragrafo 1, del presente accordo e' incompatibile con gli obblighi che incombono alla Parte in forza delle disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte convenuta, previa richiesta della Parte attrice, presenta un'offerta di compensazione temporanea. 2. Se non si perviene a un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia del lodo a norma dell'articolo 313 del presente accordo con cui il collegio arbitrale ha stabilito l'incompatibilita' di una misura di esecuzione con le disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte attrice e' autorizzata a sospendere, previa notifica alla Parte convenuta e al comitato per il commercio, gli obblighi derivanti dalle disposizioni del capo sull'area di libero scambio in misura equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La Parte attrice puo' applicare la sospensione in qualsiasi momento trascorsi dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 4 del presente articolo. 3. Nel sospendere gli obblighi, la Parte attrice puo' scegliere di aumentare le aliquote dei dazi portandole al livello applicato agli altri membri dell'OMC su un volume di scambi da determinare in modo tale che questo volume, moltiplicato per l'aumento delle aliquote dei dazi, equivalga al valore dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. 4. La Parte convenuta, se ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata alla Parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al comitato per il commercio entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finche' il collegio arbitrale non abbia notificato la propria decisione; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale. 5. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. In questi casi, il termine per la notifica della decisione e' di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 6. La sospensione degli obblighi e' temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme alle citate disposizioni secondo quanto previsto all'articolo 316, o fino a quando le Parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
