[1]Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

[2]1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato qualsiasi misura da essa adottata per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale a seguito delle misure applicate dalla parte attrice o dell'applicazione della compensazione, a seconda dei casi. A eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca le misure adottate conformemente all'articolo 3.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Qualora sia stata applicata la compensazione, a eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta puo' porre fine all'applicazione di tale compensazione entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di avere dato esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale. 2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione), la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta e' notificata alla parte convenuta e una copia e' inviata al comitato. 3. Il lodo del collegio arbitrale e' notificato alle parti e al comitato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che la misura notificata e' conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione), sono revocate, a seconda dei casi, le misure di cui all'articolo 3.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) o la compensazione. Se del caso, il livello delle misure adottate ai sensi dell'articolo 3.15, paragrafo 2, o il livello della compensazione e' adattato in base al lodo del collegio arbitrale.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art316 · fonte su Normattiva