[1]Avvio della procedura
[2]1. Una Parte puo' chiedere in qualunque momento la partecipazione delle Parti a una procedura di mediazione. La richiesta e' presentata per iscritto all'altra Parte ed e' sufficientemente particolareggiata per consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:
- a)specifica la misura contestata;
- b)indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avra' sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti;
- c)spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura. 2. La Parte cui e' indirizzata la richiesta la considera con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
