[1]Avvio della procedura

[2]1. Una Parte puo' chiedere in qualunque momento la partecipazione delle Parti a una procedura di mediazione. La richiesta e' presentata per iscritto all'altra Parte ed e' sufficientemente particolareggiata per consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:

  • a)specifica la misura contestata;
  • b)indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avra' sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti;
  • c)spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura. 2. La Parte cui e' indirizzata la richiesta la considera con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art329 · fonte su Normattiva