[1]Scelta del mediatore

[2]1. All'avvio della procedura di mediazione, le Parti si adoperano per nominare di comune accordo un mediatore entro quindici giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta. 2. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sul mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato per il commercio o a un suo delegato di sorteggiare il mediatore tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 323 del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le parti della controversia sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare al sorteggio. Il sorteggio puo' comunque essere effettuato con la Parte o le Parti presenti. 3. Il presidente del comitato per il commercio o un suo delegato sceglie il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2 presentata da una delle Parti. 4. Se, al momento della presentazione della richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l'elenco di cui all'articolo 323 del presente accordo non e' stato ancora compilato, il mediatore e' estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti. 5. Le Parti possono convenire che il mediatore sia cittadino di una delle Parti. 6. Il mediatore assiste le Parti con imparzialita' e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali e nella ricerca di una soluzione concordata. Il codice di condotta di cui all'allegato XXV del presente accordo si applica ai mediatori secondo quanto prevede il codice stesso. Si applicano anche, mutatis mutandis, le regole da 3 a 7 (notifiche) e da 41 a 46 (traduzione e calcolo dei termini) del regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art330 · fonte su Normattiva