Le Parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. La cooperazione prevedera', tra l'altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale; essa avverra' anche attraverso un dialogo a livello regionale e in conformita' alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 2003. A tal fine, le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art352 · fonte su Normattiva