[1]MODALITA' DELLA COOPERAZIONE

[2]Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, in conformita' alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionale dei rispettivi Paesi, collaborano tramite:

  • a)Lo scambio sistematico e dettagliato su richiesta o di propria iniziativa di informazioni, di notizie ed esperienze attinenti alle varie forme di criminalita' organizzata e alla lotta contro di essa;
  • b)Il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalita' organizzata, nonche' sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per combatterle, anche attraverso scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di seminari e corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative;
  • c)Lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, compresse le informazioni sull'analisi della minaccia criminale;
  • d)Lo scambio delle informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalita', ivi compreso l'impiego di unita' cinofile antidroga;
  • e)Lo scambio delle informazioni su nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tematiche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonche' sulle tecniche di analisi;
  • f)L'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, l'acquisto controllato, le operazioni sottocopertura e di sorveglianza;
  • g)Lo scambio delle informazioni sui metodi impiegati per il contrasto al traffico di migranti e alla tratta di persone attraverso le frontiere;
  • h)Lo scambio delle informazioni per l'identificazione degli stranieri in posizione irregolare ai fini dell'emissione del lasciapassare;
  • i)Lo scambio delle informazioni sui passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare falsi documenti;
  • j)L'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 4; anche attraverso l'utilizzo del canale INTERPOL;
  • k)La possibilita' di concordare lo scambio di Ufficiali di collegamento;
  • l)Lo scambio di altre informazione che l'autorita' competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'autorita' dell'altra Parte.

Testo vigente dal 13 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-05-19;63~allegato-art3 · fonte su Normattiva