Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione scientifica e tecnologica sia ai fini dello sviluppo scientifico in se' sia del consolidamento delle loro potenzialita' scientifiche per contribuire alla soluzione di sfide nazionali e globali. Le Parti, attraverso un rafforzamento delle capacita' di ricerca e del potenziale umano, si adoperano per concorrere alla progressiva acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche funzionali a uno sviluppo economico sostenibile. La condivisione e lo scambio di conoscenze scientifiche contribuiranno alla competitivita' delle Parti, in quanto faranno aumentare la capacita' delle loro economie di produrre e utilizzare la conoscenza per la commercializzazione di nuovi prodotti e nuovi servizi. Le Parti svilupperanno, infine, le potenzialita' scientifiche per far fronte alle loro responsabilita' e ai loro impegni globali in ambiti che attengono ad esempio alle problematiche sanitarie, alla tutela dell'ambiente, cambiamenti climatici compresi, e ad altre sfide globali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art374 · fonte su Normattiva