La cooperazione prevede:

  • a)lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how, anche per quanto concerne le tecnologie innovative nei settori marittimi;
  • b)lo scambio di informazioni e migliori pratiche relative alle alternative per il finanziamento dei progetti, partenariati pubblico-privato compresi;
  • c)il rafforzamento della cooperazione tra le due Parti nelle competenti organizzazioni marittime internazionali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art412 · fonte su Normattiva