Tenuto conto della natura transfrontaliera del bacino del fiume Danubio e della sua importanza storica per le comunita' rivierasche, le Parti:
- a)migliorano l'attuazione degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri e dall'Ucraina nei settori della navigazione, della pesca, della tutela dell'ambiente, soprattutto degli ecosistemi acquatici e della conservazione delle risorse acquatiche vive per raggiungere un buono stato ecologico, nonche' in altri settori pertinenti dell'attivita' umana;
- b)sostengono, se necessario, le iniziative volte alla definizione di accordi e di intese bilaterali e multilaterali per promuovere lo sviluppo sostenibile, prestando una particolare attenzione al rispetto degli stili di vita tradizionali delle comunita' rivierasche e all'esercizio dell'attivita' economica attraverso un uso integrato del bacino del fiume Danubio.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
