Tenuto conto della natura transfrontaliera del bacino del fiume Danubio e della sua importanza storica per le comunita' rivierasche, le Parti:

  • a)migliorano l'attuazione degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri e dall'Ucraina nei settori della navigazione, della pesca, della tutela dell'ambiente, soprattutto degli ecosistemi acquatici e della conservazione delle risorse acquatiche vive per raggiungere un buono stato ecologico, nonche' in altri settori pertinenti dell'attivita' umana;
  • b)sostengono, se necessario, le iniziative volte alla definizione di accordi e di intese bilaterali e multilaterali per promuovere lo sviluppo sostenibile, prestando una particolare attenzione al rispetto degli stili di vita tradizionali delle comunita' rivierasche e all'esercizio dell'attivita' economica attraverso un uso integrato del bacino del fiume Danubio.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art414 · fonte su Normattiva