La cooperazione nel settore di cui all'articolo 419 del presente accordo e' finalizzata a:

  • a)migliorare la qualita' della vita umana;
  • b)affrontare sfide comuni, quali la globalizzazione e i cambiamenti demografici;
  • c)creare nuovi e migliori posti di lavoro e condizioni di lavoro dignitose;
  • d)promuovere l'equita' sociale e la giustizia, contestualmente alla riforma dei mercati del lavoro;
  • e)promuovere sul mercato del lavoro condizioni che concilino flessibilita' e sicurezza;
  • f)promuovere misure attive del mercato del lavoro e migliorare l'efficienza dei servizi per l'impiego per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro;
  • g)favorire mercati del lavoro piu' inclusivi che consentano di integrare le persone svantaggiate;
  • h)ridurre l'area dell'economia informale trasformando il lavoro non dichiarato in occupazione regolare;
  • i)migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, anche mediante la sensibilizzazione e la formazione in materia di sanita' e sicurezza, la promozione di misure preventive, la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, la gestione delle sostanze chimiche tossiche, lo scambio di pratiche e la ricerca nel settore;
  • j)innalzare il livello di protezione sociale e ammodernare i sistemi di protezione sociale dal punto di vista della qualita', dell'accessibilita' e della sostenibilita' finanziaria;
  • k)ridurre la poverta' e rafforzare la coesione sociale;
  • l)perseguire la parita' di genere e le pari opportunita' tra donne e uomini nell'occupazione, nell'istruzione, nella formazione, nell'economia e nella societa' e nei processi decisionali;
  • m)combattere ogni discriminazione;
  • n)rafforzare la capacita' delle parti sociali e promuovere il dialogo sociale.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art420 · fonte su Normattiva