La cooperazione nel settore di cui all'articolo 419 del presente accordo e' finalizzata a:
- a)migliorare la qualita' della vita umana;
- b)affrontare sfide comuni, quali la globalizzazione e i cambiamenti demografici;
- c)creare nuovi e migliori posti di lavoro e condizioni di lavoro dignitose;
- d)promuovere l'equita' sociale e la giustizia, contestualmente alla riforma dei mercati del lavoro;
- e)promuovere sul mercato del lavoro condizioni che concilino flessibilita' e sicurezza;
- f)promuovere misure attive del mercato del lavoro e migliorare l'efficienza dei servizi per l'impiego per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro;
- g)favorire mercati del lavoro piu' inclusivi che consentano di integrare le persone svantaggiate;
- h)ridurre l'area dell'economia informale trasformando il lavoro non dichiarato in occupazione regolare;
- i)migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, anche mediante la sensibilizzazione e la formazione in materia di sanita' e sicurezza, la promozione di misure preventive, la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, la gestione delle sostanze chimiche tossiche, lo scambio di pratiche e la ricerca nel settore;
- j)innalzare il livello di protezione sociale e ammodernare i sistemi di protezione sociale dal punto di vista della qualita', dell'accessibilita' e della sostenibilita' finanziaria;
- k)ridurre la poverta' e rafforzare la coesione sociale;
- l)perseguire la parita' di genere e le pari opportunita' tra donne e uomini nell'occupazione, nell'istruzione, nella formazione, nell'economia e nella societa' e nei processi decisionali;
- m)combattere ogni discriminazione;
- n)rafforzare la capacita' delle parti sociali e promuovere il dialogo sociale.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
