[1]Occupazione e protezione sociale
[2]Le parti convengono di collaborare per promuovere l'occupazione e la protezione sociale mediante azioni e programmi volti in particolare a:
- a)garantire a tutti un lavoro dignitoso;
- b)creare mercati del lavoro piu' inclusivi e ben funzionanti;
- c)estendere la copertura della protezione sociale;
- d)promuovere il dialogo sociale;
- e)garantire il rispetto delle norme fondamentali del lavoro definite nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
- f)affrontare le questioni connesse all'economia informale;
- g)prestare particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alla lotta contro la discriminazione;
- h)sviluppare la qualita' delle risorse umane migliorando l'istruzione e la formazione, ivi compresa un'efficace formazione professionale;
- i)migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare rafforzando gli ispettorati del lavoro e promuovendo miglioramenti in materia di salute e sicurezza;
- j)stimolare la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialita' rafforzando il quadro istituzionale necessario alla creazione di imprese e all'agevolazione dell'accesso al credito.
Testo vigente dal 25 maggio 2019
