Le Parti rafforzano e incoraggiano lo sviluppo della dimensione transfrontaliera e regionale delle reti di trasporto, di energia e di comunicazione, della cultura, dell'istruzione, del turismo, della sanita' e di altri ambiti disciplinati dal presente accordo che hanno un'incidenza sulla cooperazione transfrontaliera e regionale. Le Parti favoriscono, in particolare, lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera per quanto concerne l'ammodernamento, le dotazioni e il coordinamento dei servizi di emergenza.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art448 · fonte su Normattiva