[1]Cooperazione nell'ambito dell'integrazione regionale

[2]1. Le parti convengono che la cooperazione in tale settore rafforza il processo di integrazione regionale nell'America centrale sotto ogni profilo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e la realizzazione del mercato comune centroamericano, nella prospettiva di pervenire gradualmente a un'Unione economica. 2. La cooperazione sostiene le attivita' riguardanti il processo di integrazione dell'America centrale, in particolare lo sviluppo e il rafforzamento delle istituzioni comuni cosi' da renderle piu' efficienti, controllabili e trasparenti, come pure lo sviluppo e il rafforzamento dei loro rapporti interistituzionali. 3. La cooperazione rafforza la partecipazione della societa' civile al processo di integrazione, alle condizioni definite dalle parti, e sostiene, tra l'altro, i meccanismi di consultazione e le campagne di sensibilizzazione. 4. La cooperazione promuove l'elaborazione di politiche comuni e l'armonizzazione dei quadri giuridici sempre che disciplinati da strumenti di integrazione dell'America centrale. In questo ambito rientrano politiche economiche, quali quelle commerciale, doganale, agricola, energetica, dei trasporti, delle comunicazioni e della concorrenza, nonche' il coordinamento delle politiche macroeconomiche in settori quali la politica monetaria, la politica fiscale e le finanze pubbliche. La cooperazione puo' ulteriormente promuovere il coordinamento di politiche settoriali in ambiti quali la protezione dei consumatori, l'ambiente, la coesione sociale, la sicurezza, la prevenzione e la reazione ai rischi e alle calamita' naturali. Un'attenzione particolare e' accordata alla dimensione di genere. 5. La cooperazione puo' promuovere gli investimenti per infrastrutture e reti comuni, soprattutto ai confini delle Repubbliche della parte AC.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art72 · fonte su Normattiva