L'Ucraina puo' partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Ucraina, conformemente alle rispettive disposizioni di adozione di tali programmi. La partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione avviene conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo III allegato riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione del 2010.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art451 · fonte su Normattiva