L'Ucraina puo' partecipare alle agenzie dell'UE operanti in campi che attengono all'attuazione del presente accordo e ad altre agenzie dell'UE, ove i relativi regolamenti istitutivi lo consentano e alle condizioni in essi stabilite. Per la partecipazione a ciascuna di queste agenzie e per fissare l'importo del suo contributo finanziario l'Ucraina conclude con l'UE accordi separati.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art450 · fonte su Normattiva