Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' l'assistenza dell'UE sia attuata in stretta collaborazione e in stretto coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
