Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' l'assistenza dell'UE sia attuata in stretta collaborazione e in stretto coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art456 · fonte su Normattiva