[1]Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi
[2]1. Le parti convengono di scambiarsi informazioni sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo, allo scopo di instaurare un dialogo regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. 2. Le parti promuovono inoltre azioni comuni volte a fornire assistenza tecnica e a favorire lo sviluppo delle risorse umane nei paesi meno sviluppati del sud-est asiatico e non solo in quelli.
Testo vigente dal 19 aprile 2024
