1. E' istituito un Consiglio di associazione, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e attuazione del presente accordo e di esaminare periodicamente il funzionamento del presente accordo alla luce dei suoi obiettivi. 2. Il Consiglio di associazione si riunisce periodicamente a livello ministeriale, almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di associazione si riunisce, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie. 3. Oltre a esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e attuazione del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina le questioni di rilievo inerenti all'accordo e qualsiasi altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
