1. Il Consiglio di associazione e' composto dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo dell'Ucraina, dall'altra. 2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina. 4. Se del caso e previo comune accordo, altri organi parteciperanno in qualita' di osservatori ai lavori del Consiglio di associazione.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
