1. Il Consiglio di associazione e' composto dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo dell'Ucraina, dall'altra. 2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina. 4. Se del caso e previo comune accordo, altri organi parteciperanno in qualita' di osservatori ai lavori del Consiglio di associazione.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art462 · fonte su Normattiva