[1]Depositario

[2]1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo.

[3]2. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica alle parti contraenti:

  • a)l'eventuale decisione di applicazione provvisoria di cui all'articolo 17;
  • b)il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di cui all'articolo 15;
  • c)la data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1;
  • d)la data di entrata in vigore del presente accordo per ciascuna parte contraente, stabilita conformemente all'articolo 16, paragrafo 2.

[4]3. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Testo vigente dal 22 aprile 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-12;31~accordo-art11 · fonte su Normattiva