[1]Depositario
[2]1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo.
[3]2. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica alle parti contraenti:
- a)l'eventuale decisione di applicazione provvisoria di cui all'articolo 17;
- b)il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di cui all'articolo 15;
- c)la data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1;
- d)la data di entrata in vigore del presente accordo per ciascuna parte contraente, stabilita conformemente all'articolo 16, paragrafo 2.
[4]3. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Testo vigente dal 22 aprile 2022
