[1]Diritti e oneri
[2]Le Parti vietano i diritti amministrativi di effetto equivalente ai dazi e agli oneri all'importazione o all'esportazione. Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsivoglia natura istituiti dalle autorita' doganali di ciascuna delle Parti, compresi i diritti e gli oneri per le funzioni svolte da un'altra istituzione a nome delle citate autorita', applicati o connessi all'importazione o all'esportazione e fatti salvi i pertinenti articoli del capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) del titolo IV del presente accordo, le Parti convengono quanto segue:
- a)i diritti e gli oneri possono essere imposti solo per i servizi forniti al di fuori degli orari stabiliti e in luoghi diversi da quelli indicati nei regolamenti doganali, su richiesta del dichiarante, per l'importazione o l'esportazione in questione o per le formalita' necessarie per tale importazione o esportazione;
- b)i diritti e gli oneri non superano il costo del servizio fornito;
- c)i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem;
- d)le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate e comprendono la ragione dell'imposizione di un diritto o di un onere per il servizio fornito, l'autorita' responsabile, l'indicazione dei diritti e degli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalita' di pagamento. Le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate tramite una fonte ufficialmente designata e, se possibile, su un sito web ufficiale;
- e)i diritti o gli oneri nuovi o modificati non sono imposti finche' le relative informazioni non siano pubblicate e rese facilmente accessibili.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
