[1]Accesso al mercato

[2]1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo. 2. Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure:

  • a)limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessita' economica;
  • b)limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica;
  • c)limitazioni del numero complessivo di imprese di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di una verifica della necessita' economica.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art93 · fonte su Normattiva