[1]Campo di applicazione e definizioni

[2]1. Le norme che seguono si applicano alle misure delle Parti in materia di rilascio di una licenza che incidono:

  • a)sulla prestazione transfrontaliera di servizi;
  • b)sullo stabilimento nel loro territorio delle persone giuridiche e fisiche definite all'articolo 86 del presente accordo, oppure
  • c)sul soggiorno temporaneo nel loro territorio delle persone fisiche definite all'articolo 86, punti da 17 a 21, del presente accordo. 2. Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi, queste norme si applicano solo ai settori per i quali la Parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di applicazione di tali impegni specifici. Per quanto concerne lo stabilimento, queste norme non si applicano nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XVI-A e XVI-D del presente accordo. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, queste norme non si applicano ai settori per i quali sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo. 3. Queste norme non si applicano alle misure che costituiscono limitazioni secondo quanto previsto dagli elenchi di cui agli articoli 88, 93 e 94 del presente accordo. 4. Ai fini della presente sezione si intende per:
  • a)"rilascio di una licenza": la procedura che obbliga un prestatore di servizi o un investitore a rivolgersi a un'autorita' competente allo scopo di ottenere una decisione di autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche attraverso lo stabilimento, o una decisione di autorizzazione allo stabilimento per svolgere un'attivita' economica diversa dai servizi, compresa una decisione di modifica o rinnovo di tale autorizzazione;
  • b)"autorita' competente": le amministrazioni e le autorita' centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorita', che adottano una decisione relativa al rilascio di una licenza.
  • c)"procedure di rilascio di una licenza": le procedure da seguire nell'ambito del rilascio di una licenza.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art103 · fonte su Normattiva