Art. 22 (Convenzione)
[1]- Riserve
[2]1 Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che l'articolo 2 paragrafo 4 non sia applicato nelle sue relazioni bilaterali di coproduzione con una o piu' Parti. Inoltre, ogni Stato puo' riservarsi il diritto di fissare una partecipazione massima diversa da quella stabilita all'articolo 9 paragrafo 1.a. Non e' ammessa altra riserva. 2 Ciascuna Parte che ha formulato una riserva conformemente al paragrafo precedente puo' ritirarla completamente o in parte, indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Testo vigente dal 25 novembre 2021
