[1]- Riserve

[2]1. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o piu' delle riserve di cui agli articoli 4, 5, 10, 11 e 12, paragrafo 3, della presente Convenzione. Nessun'altra riserva e' ammessa in relazione a nessun'altra disposizione della Convenzione.

[3]2. Una Parte che abbia sollevato una riserva puo' ritirarla in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

[4]3. Una Parte che ha apposto una riserva su una disposizione della presente Convenzione non puo' pretendere l'applicazione di tale disposizione da nessun'altra Parte. Tuttavia, se la riserva e' parziale o condizionale, puo' richiedere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui l'abbia accettata.

Testo vigente dal 7 febbraio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;6~allegato-art30 · fonte su Normattiva