1. Il Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione, i quali possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolati da: a. firmare senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;17~convenzione-art2 · fonte su Normattiva