1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa firmatari dell'Accordo generale che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da: a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione e di approvazione; oppure b. firma con riserva di ratifica, di accettazione e di approvazione seguita dalla ratifica, dall'accettazione o dall'approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;303~protocollo-art7 · fonte su Normattiva