' PER DANNI O PREGIUDIZI. 1. La Autorita' sara' responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attivita' in Italia. Senza alcun pregiudizio per la prerogativa dell'Autorita' di scegliere il diritto applicabile ai contratti secondo l'art. 47 del Regolamento tale responsabilita' sara' in principio disciplinata dal diritto italiano. 2. La Autorita' dovra' tenere indenne l'Italia da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi. 3. La Autorita' stipulera' un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilita' civili.

Testo vigente dal 26 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-10;17~accordo-di-sede-art6 · fonte su Normattiva