ED IMMUNITA'. 1. L'Italia applichera' alla Autorita' i privilegi e le immunita' previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965. 2. Ai tini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee alle relazioni tra la Autorita' e l'Italia, valgono le seguenti definizioni: - tutti i riferimenti alle Comunita' europee vanno letti come riferimenti alla Autorita'; - tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Autorita'; - fatta eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti al "Consiglio d'amministrazione" della Autorita'. 3. Altri specifici o individuali privilegi non disciplinati dal presente Accordo saranno oggetto di accordi supplementari da negoziare alle condizioni gia' ottenute o applicate alle organizzazioni internazionali o istituzioni dell'Unione europea o ad organismi gia' presenti in Italia.

Testo vigente dal 26 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-10;17~accordo-di-sede-art7 · fonte su Normattiva