Quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente atto o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale e' stato da essa adottato, adottano gli atti a tal fine necessari. Tali atti, se adottati dopo l'adesione, possono essere applicati dalla data di adesione.
Testo vigente dal 2 marzo 2012
