1. La Croazia aderisce alle decisioni e agli accordi adottati dai capi di Stato o di governo degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo. 2. La Croazia aderisce alle decisioni e agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. 3. La Croazia si trova nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonche' rispetto a quelle relative all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri. La Croazia rispettera' quindi i principi e gli orientamenti che derivano da tali dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prendera' le misure che possano risultare necessarie per assicurarne l'applicazione. 4. La Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Croazia alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 5. 5. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide di apportare alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 4 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica i testi adattati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 6. La Croazia si impegna, relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 4, ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle gia' adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, e ad agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri. 7. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' integrare l'allegato I con le convenzioni, gli accordi e i protocolli pertinenti firmati prima della data di adesione.

Testo vigente dal 2 marzo 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17~art3 · fonte su Normattiva