' della regione africana Per adempiere gli obblighi che loro spettano in virtu' della Convenzione, le Parti, nel quadro dell'attuazione del presente allegato, adottano un approccio di base che tenga conto delle particolarita' dell'Africa, ossia: (a) una grande proporzione di zone aride, semi-aride e subumide secche; (b) un numero elevato di Paesi e popolazioni colpite dalla desertificazione e dal frequente ripetersi di periodi di grande siccita'; (c) un gran numero di Paesi colpiti che non dispongono di un litorale; (d) una poverta' ampiamente diffusa nella maggior parte dei Paesi colpiti di cui molti figurano tra i meno progrediti, e la necessita' di un aiuto esterno importante sotto forma di doni e di prestiti a condizioni concessionali, per perseguire i loro obiettivi di sviluppo; (e) difficolta' socio-economiche esacerbate dal deterioramento e dalla fluttuazione dei termini di scambio, dall'indebitamento esterno e dall'instabilita' politica, che provocano migrazioni interne, regionali e internazionali; (f) popolazioni che per assicurare la loro sussistenza dipendono fortemente dalle risorse naturali, fatto che, aggravato dagli effetti delle tendenze e dei fattori demografici, dalla debolezza della base tecnologica e dalle pratiche di produzione non durevoli, contribuisce ad un inquietante degrado delle risorse; (g) le lacune del contesto istituzionale e del quadro giuridico, la debolezza delle infrastrutture e l'insufficienza dei mezzi scientifici, tecnici ed educativi e, di conseguenza, il notevole bisogno di consolidamento delle capacita' dei Paesi della regione; e (h) il ruolo primordiale delle azioni di lotta contro la desertificazione e/o di attenuazione degli effetti della siccita' tra le priorita' nazionali di sviluppo nei Paesi africani colpiti.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-i-art3 · fonte su Normattiva