' della regione asiatica Per adempiere gli obblighi che spettano loro in virtu' della Convenzione, le Parti prendono in considerazione, secondo quanto conviene, le particolarita' seguenti che si applicano a livelli differenti ai Paesi colpiti Parte della regione: (a) la forte proporzione di zone colpite, o suscettibili di essere colpite, sul territorio di questo Paese, e la grande diversita' di queste zone per quanto concerne il clima, la topografia, lo sfruttamento del suolo e i sistemi socio-economici; (b) una pesante pressione sulle risorse naturali per garantire la sussistenza; (c) l'esistenza di sistemi di produzione direttamente legati ad una poverta' generalizzata, che provocano un degrado delle terre ed esauriscono le gia' scarse risorse idriche; (d) le conseguenze importanti della situazione dell'economia mondiale e di problemi sociali come la poverta', le precarie condizioni di salute e di alimentazione, l'assenza di sicurezza alimentare, le migrazioni, le persone dislocate e la dinamica demografica; (e) la capacita' crescente ma ancora insufficiente di questi Paesi di fronte ai problemi di desertificazione e di siccita' a livello nazionale, nonche' del quadro istituzionale di cui dispongono; (f) la necessita' per essi di una cooperazione internazionale per poter perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile in rapporto con la lotta contro la desertificazione e l'attenuazione degli effetti della siccita'.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-ii-art2 · fonte su Normattiva